Ancora sui decreti legislativi in merito alla Buona Scuola…

Ne avevamo già parlato la scorsa settimana qui, ma ci pare comunque importante tornare sui decreti legislativi in relazione alle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, recentemente approdati all’esame delle Camere.

Registriamo innanzitutto la dura presa di posizione della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. Vincenzo Falabella, al termine della Giunta Nazionale sulla questione, commenta così: “Vediamo tradite le principali istanze del movimento delle persone con disabilità, mascherandole dietro dichiarazioni di intento ma declinandole in un nulla di davvero concreto, anzi tornando indietro rispetto anche alle minime garanzie attuali. Temi come quelli della continuità scolastica, della garanzia di sostegno adeguato, della formazione dei docenti, della qualità scolastica, della corretta valutazione delle necessità e delle potenzialità degli alunni con disabilità, della programmazione sostenibile e congruente, della rivisitazione intelligente di ruoli, competenze, responsabilità sono – in tutta evidenza – tradite e, a tratti, irrise. In termini ancora più schietti: una presa in giro!”.

Rilevanti (e preoccupanti) anche le modifiche sulle procedure e competenze in materia di riconoscimento dell’handicap. Viene modificata la Legge 104/92, sostituendo il comma 5 dell’articolo 12, in questo modo: “all’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. È necessario sottolineare che la valutazione disagnostico-funzionale è ben lontana dalla valutazione bio-psico-sociale ipotizzata dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e ben lontana anche da un’applicazione completa dell’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quella proposta nel decreto è una valutazione che si limita alle strutture e alla funzioni corporee e non entra nei domini dell’attività e della partecipazione né in quello dei fattori ambientali. Dei limiti evidenti, quindi.

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