Come associarsi

Articolo 3  Statuto di L’abilità onlus


Soci

Sono soci ordinari dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che condividono lo spirito e la prassi dell’associazione, ne accettano le finalità ed i modi di attuazione, operando attivamente all’interno di essa attraverso prestazioni volontarie e gratuite.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione è personale ed è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
La qualifica di socio si ottiene mediante domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà in merito all’ammissione dell’aspirante socio entro 1 (uno) mese dal ricevimento della domanda stessa. In caso di rifiuto, motivato per iscritto, è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è insindacabile.
Al momento dell’ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota annuale.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo; i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare all’assemblea dei soci; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente statuto, di non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività dell’associazione nonché il diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate. La qualifica di socio può venire meno per recesso, per esclusione o per decadenza.
Ciascun socio può recedere in qualunque momento dalla Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi di incompatibilità o di indegnità e comunicata al socio. Il socio escluso ha diritto di appellarsi contro la esclusione, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 20 giorni dal ricevimento della impugnazione.
Si decade dalla qualifica di socio per il mancato pagamento della quota annuale.
I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto alla restituzione della quota associativa o contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

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