Buona scuola: pubblicati i decreti fra luci e ombre

Sono stati dunque pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti applicativi della cosiddetta “Buona Scuola”.

Che cosa cambia per gli alunni con disabilità?
Viene chiarito il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane con gravi disagi per le famiglie. Il riconoscimento della disabilità degli alunni viene ora ricondotta ai criteri dell’ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone.
Viene valorizzato, in tal senso, anche il ruolo delle famiglie e delle loro associazioni, riconoscendone la rilevanza anche nella definizione del PEI, il piano educativo individualizzato e del progetto di vita. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l’entrata in vigore è posposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi.
La continuità didattica dovrebbe, secondo il decreto, essere maggiormente garantita. Viene potenziata la formazione iniziale dei futuri docenti per il sostegno sia della scuola dell’infanzia e primaria che della scuola secondaria.

Risulta rafforzato anche il ruolo dell’Osservatorio scolastico ministeriale, ora espressamente previsto da una norma di legge, i cui compiti sono di maggiore collaborazione con l’amministrazione scolastica nel campo dell’inclusione.
Sulla delicata questione del tetto massimo di alunni per classe, FISH riconosce il miglioramento rispetto alla formulazione iniziale che prevedeva “di norma” un tetto di 20 alunni, significando con ciò che si sarebbe potuto eccezionalmente superarlo senza limiti.

Altri aspetti, tuttavia, continuano a lasciare molte perplessità.

Il testo del decreto insistitamente ripete che le innovazioni si svolgeranno sulla base delle risorse finanziarie disponibili, quasi che i diritti possano essere compressi da limiti di bilancio. E in tal senso esistono sentenze numerose della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato che garantiscono l’inviolabilità del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Il testo del decreto 66 conserva degli elementi di ambiguità: non è più precisata la sede in cui effettuare la quantificazione delle risorse necessarie per ciascun alunno. Invero si prevede che il Dirigente scolastico invii le proposte al GIT sulla base di tutti i dati relativi a ciascun alunno contenuti nella valutazione e nel PEI. È questo uno degli elementi più rilevanti che ci si augura vengano chiariti nelle Linee guida che si prevede vengano emanate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
FISH ha già chiesto di partecipare alla stesura di tale documento, ottenendone rassicurazioni dal Ministro Fedeli.
Ma c’è un’ulteriore criticità. Nessuna novità in materia di didattica inclusiva nella formazione iniziale dei futuri insegnanti curricolari: il numero di crediti formativi richiesti rimane immutato rispetto agli obblighi attuali.

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