Lo Statuto

Statuto dell’Associazione L’abilità
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – in breve: Associazione L’abilità Onlus

Articolo 1 Costituzione
È costituita l’associazione denominata: “Associazione L’abilità – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve “Associazione L’abilità Onlus”, con sede in Milano.
L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, ha finalità sociali ed umanitarie e si muove nell’ambito della legislazione dello Stato e degli Enti Locali.
L’Associazione si ispira, nella propria attività, esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale, socio – sanitaria e beneficenza, e degli interventi e prestazioni sanitarie, senza alcuna discriminazione ideologica, culturale o religiosa. In particolare l’associazione intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2 Scopi
L’Associazione si propone lo scopo di:
1. sostenere la famiglia del minore con disabilità promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere il proprio figlio, partecipando in modo attivo alla sua abilitazione ed educazione verso la vita di adulto;
2. promuovere e tutelare il benessere del minore con disabilità con ogni mezzo idoneo a promuoverne una vita piena, in condizioni che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della comunità.
Per questo l’Associazione in maniera autonoma o in convenzione con enti pubblici e privati nazionali o internazionali si attiverà nei confronti dei minori con disabilità e delle loro famiglie per:
1. creare e sostenere centri per minori con disabilità ove vengono proposte attività educative, ludiche e di promozione all’autonomia;
2. organizzare e gestire servizi specifici di formazione e di sostegno alla genitorialità;
3. promuovere gruppi di “auto-mutuo-aiuto”;
4. organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l’infanzia;
5. organizzare attività di assistenza domiciliare;
6. organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia;
7. organizzare e gestire comunità residenziali che accolgano il minore con disabilità non riconosciuto o allontanato dalla famiglia;
8. sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore;
9. sostenere la famiglia nei rapporti con le strutture sanitarie al fine di creare interventi integrati e in rete;
10. organizzare incontri di sensibilizzazione e seminari per operatori e volontari e documentarli con pubblicazioni di atti, dispense, ecc.;
11. creare un centro di documentazione sulla disabilità;
12. organizzare eventi anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
13. favorire contatti e collegamenti con altre realtà operanti nel campo del terzo settore;
14. promuovere l’integrazione con il mondo scolastico e lavorativo;
15. favorire la diffusione di una nuova cultura della disabilità infantile e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire, e/o prendere, e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 3 Soci
Sono soci ordinari dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che condividono lo spirito e la prassi dell’associazione, ne accettano le finalità ed i modi di attuazione, operando attivamente all’interno di essa attraverso prestazioni volontarie e gratuite.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.  L’adesione è personale ed è intrasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
La qualifica di socio si ottiene mediante domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà in merito all’ammissione dell’aspirante socio entro 1 (uno) mese dal ricevimento della domanda stessa. In caso di rifiuto, motivato per iscritto, è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è insindacabile.
Al momento dell’ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota annuale.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato anno per anno dal Consiglio Direttivo; i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare all’assemblea dei soci; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente statuto, di non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività dell’associazione nonché il diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.
La qualifica di socio può venire meno per recesso, per esclusione o per decadenza.
Ciascun socio può recedere in qualunque momento dalla Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi di incompatibilità o di indegnità e comunicata al socio. Il socio escluso ha diritto di appellarsi contro la esclusione, entro 20 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 20 giorni dal ricevimento della impugnazione.
Si decade dalla qualifica di socio per il mancato pagamento della quota annuale.
I soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto alla restituzione della quota associativa o contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 4 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche dell’Associazione sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 5 L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, con diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci minorenni sono privi di eleggibilità attiva e passiva, pertanto il diritto all’elettorato attivo e passivo sarà in capo a chi esercita la patria potestà.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci e su richiesta del Collegio dei Probiviri: in questo caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta attraverso lettera raccomandata, anche a mano, e/o via fax, e/o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta convocazione e dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data stabilita per la riunione.
L’assemblea ordinaria viene convocata per:

• l’approvazione della relazione di attività e del Bilancio consuntivo dell’anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno;

• l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’assemblea ordinaria sono:

• nominare il Presidente dell’Associazione;

• nominare i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero;

• nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;

• approvare le proposte di regolamenti interni sottoposti dal Consiglio Direttivo;

• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea è diretta da un Presidente eletto in apertura dai soci. Il Presidente dell’Assemblea sceglie un segretario per la redazione dei verbali.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Per i casi di modifica dello Statuto l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) dei soci; essa delibera a maggioranza dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare il diritto di intervento all’assemblea.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da scrivere nel registro dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 6 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da 5 a 9 eletti tra i soci
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.
Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, fissa la quota associativa annua, provvede all’attuazione delle delibere assembleari, promuove ed organizza l’attività sociale avvalendosi eventualmente di collaboratori interni ed esterni dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che, in armonia con le norme del presente statuto, stabilisca gli svariati aspetti della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente, del Tesoriere o della persona delegata che risulta firmataria sul Conto corrente bancario.

Articolo 7 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi; la rappresenta in giudizio solo previa deliberazione caso per caso del Consiglio Direttivo.
Egli presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci.
Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Articolo 8 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di anni tre. Le sue funzioni sono consultive, volte a dirimere questioni tra i soci o tra i soci e il consiglio direttivo.

Articolo 9 Il Segretario
Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 10 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa, intesi come registrazione di ogni movimento di denaro; riferisce annualmente all’Assemblea dei Soci sulla gestione ordinaria dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sopra menzionate sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 Il bilancio
Annualmente sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea, entro il 30 (trenta) aprile, il rendiconto economico – finanziario. L’esercizio dell’associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è corredato da una relazione che illustra l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari progetti realizzati.

Articolo 13 Il patrimonio
Il finanziamento dell’Associazione avviene attraverso le seguenti entrate:
– quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
– contributi volontari che qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, socio o non-socio versi all’Associazione;
– contributi stanziati dallo Stato o da Enti pubblici;
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e similari;
– donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dagli avanzi di gestione, da contributi o lasciti espressamente vincolati all’incremento del patrimonio e da un fondo di dotazione costituito da Titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato acquistati per il prezzo di Euro 63.927,50 (sessantatremilanovecentoventisette virgola cinquanta).
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione saranno reimpiegati per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo 14 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque motivo deliberato dall’Assemblea convocata in assemblea straordinaria, o per cessazione della stessa per qualunque altra causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 Disposizione generale
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

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